perché occorrono i dispositivi
normative nazionali
normative locali
Regione Toscana - D.P.G.R. 62/R
documenti previsti da D.P.G.R. 62/R
Norma UNI EN 795:2002
dispositivi classe A1
dispositivi classe A2
dispositivi classe C
dispositivi di protezione individuale
possibili cadute dall'alto
NORMATIVA
Accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da lavoro sulla copertura.
Ancoraggio strutturale: l’elemento o gli elementi fissati in modo permanente ad una struttura, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale ai sensi della norma UNI EN 795.
Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori come ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle.
Copertura: la delimitazione superiore dell’involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura; la copertura assume diverse denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale come ad esempio a tetto, a terrazza, a cupola.
Copertura fortemente inclinata: copertura con pendenza oltre il 50% (> 26,5°).
Copertura inclinata: copertura con pendenza oltre il 15% ma inferiore al 50% (>8,5° e < 26,5°).
Copertura non portante: copertura costituita da materiali fragili (es. vetroresina, solette costituite da tavelloni in cotto, strutture in legno in cattivo stato di conservazione) o friabili (es. cemento-amianto), che non può sostenere né il peso delle persone né quello degli eventuali materiali depositati, ovvero che ha un valore della portata riferita ai carichi verticali concentrati inferiore a 2,00 kN/ m2.
Copertura non praticabile: copertura sulla quale non è possibile l’accesso ed il transito di persone senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza contro il pericolo di caduta di persone e/o cose dall’alto e contro i rischi di scivolamento.
Copertura orizzontale o sub-orizzontale: copertura con pendenza fino al 15% (< 8,5°).
Copertura percorribile: copertura che per caratteristiche proprie (fisiche e geometriche) consente la pedonalizzazione sicura e che, inoltre, è esente da rischi esterni inducibili all’interno e/o da rischi interni esportabili all’esterno.
Copertura portante: copertura che può sostenere sia il peso delle persone che degli eventuali materiali depositati, ovvero che ha un valore della portata riferita ai carichi verticali concentrati non inferiore a 2,00 kN/m2 (vedi D.M. 14/09/2005 “Norme tecniche per le costruzioni”).
Copertura praticabile: copertura sulla quale è possibile l’accesso ed il transito di persone, anche con attrezzature portatili, senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza, in quanto non sussistono rischi di caduta di persone e/o di cose dall’alto né rischi di scivolamento in condizioni normali.
Copertura protetta: copertura munita di uno o più sistemi di protezione oggettiva posti lungo il perimetro.
Dispositivo di ancoraggio: l’elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 795.
Dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto: il dispositivo atto ad assicurare una persona ad un punto di ancoraggio in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza una caduta dall’alto secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 363.
Elaborato tecnico della copertura: il documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità e quanto altro è necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall’alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori riguardanti la copertura.
Gancio di sicurezza da tetto: l’elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 517.
Linea di ancoraggio: la linea flessibile (volgarmente ed impropriamente detta linea vita) tra ancoraggi strutturali a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale ai sensi della norma UNI EN 795.
Percorso di accesso alla copertura: il tragitto che un operatore deve compiere internamente od esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura.
Punto di ancoraggio: l’elemento a cui il dispositivo di protezione individuale può essere applicato dopo l’installazione del dispositivo di ancoraggio secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 795.
Sistema di arresto caduta: il sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto comprendente un’imbracatura per il corpo e un sottosistema di collegamento ai fini dell’arresto caduta secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 363.
Transito ed esecuzione di lavori sulla copertura: la possibilità di spostamento e di lavoro in sicurezza su tutta la superficie delle coperture in oggetto di progettazione.
La norma prevede dispositivi di varie classi che ne identificano in modo univoco tipo e possibilità di utilizzazione.
La Norma Toscana DPGR 62/R prevede che la previsione delle modalità di accesso, transito e lavorazioni sulle coperture sia progettata e ben eseguita. In particolare la scelta e l’installazione dei dispositivi di ancoraggio.
Per garantire il raggiungimento di questi obiettivi la norma indica gli elaborati di progetto e quelli post-installazione che devono essere redatti e le figure che devono svolgere tale compito.