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SECURLINE® / CPL SECURITY SRL DIVISIONE SISTEMI E DISPOSITIVI ANTICADUTA PER LAVORI IN QUOTA
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NORMATIVA

    Le norme nazionali che hanno trattato e disciplinato i lavori in quota sono molte. Il recente Decreto Legislativo 81/08 ha abrogato alcune norme o parti di esse non provvedendo comunque al riordino generale della materia. Si riportano di seguito le norme che non solo riguardano la caduta dall’alto ma che interessano direttamente i dispositivi di ancoraggio.

    Definizione di lavoro in quota: Rimane valida la definizione, oramai datata, “ … lavoro con rischio di caduta da una quota maggiore di 2.00 m rispetto al piano stabile”.

  • D.Lgs. 81/08 – Titolo I
  • Nella sua parte generale questo decreto sostituisce il più noto D.Lgs. 626/94 con le sue modifiche ed integrazioni indicando la validità della norma per tutti i luoghi di lavoro e per tutti i tipi di rischio. Ne discende la validità anche per il rischi odi caduta dall’alto. Dalle definizioni del decreto si evince come il lavoro svolto sulla copertura di un fabbricato, anche soltanto per la manutenzione periodica di un condizionatore, configuri il luogo di lavoro come “cantiere temporaneo e mobile”.

  • D.Lgs. 81/08 – Titolo IV “Cantieri temporanei e mobili” – sezione II
  • In questa sezione del decreto, all’art.111, vengono riportati gli obblighi del datore di lavoro di una impresa chiamata a svolgere lavorazioni in quota. Il decreto sottolinea la preferibilità di sistemi di protezione collettiva rispetto a sistemi di protezione individuale ma non pone alcun tipo di vincolo all’utilizzo di questi ultimi.

    All’art.115 il decreto esplicita l’obbligatorietà di utilizzare sistemi di protezione contro le cadute dall’alto in assenza di sistemi di protezione collettiva ed al punto d) parla esplicitamente di dispositivi di ancoraggio ed ai punti successivi ne specifica anche le limitazioni indicando una altezza massima di caduta libera dell’operatore, da limitare a 1,50 m o, in presenza di dissipatore a 4,00 m.

  • D.Lgs. 81/08 – Titolo IV “Cantieri temporanei e mobili” – Capo I
  • Questa parte del decreto sostituisce il ben noto D.Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, che si occupava nello specifico della sicurezza dei cantieri. Allo stato attuale non per tutti i cantieri vi è l’obbligo di nomina del Coordinatore per la sicurezza ma soltanto per quelli in cui si ha più di una impresa, anche non contemporanea.

    La presenza del Coordinatore implica la redazione del piano di sicurezza ma soprattutto del Fascicolo del fabbricato, il quale contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori chiamati ad operare sul fabbricato in oggetto. All’art.91 comma 2 del decreto viene specificato che detto Fascicolo viene preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.

    • Su tutto il territorio nazionale è obbligatorio redarre il Fascicolo del fabbricato per interventi ricadenti nell’ambito di applicazione della sicurezza cantieri.
    • Qualora l’intervento interessi la copertura il Fascicolo deve prevedere le modalità di intervento per l’accesso futuro alla copertura.
      • Risposta efficace ed economica ... dispositivi di ancoraggio

    In caso di richiesta di dispositivi di ancoraggio per ottemperare a questa norma nazionale generale non vi sono rimandi diretti al tipo di dispositivi da installare e quale norma devono rispettare, fornire prodotti conformi alla norma UNI EN 795 garantisce tutte le figure responsabili.

  • NORMATIVE LOCALI
  • NORMA REGIONE TOSCANA - D.P.G.R. 23/11/2005 N.62/R
  • DOCUMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA TOSCANA
  • NORMA UNI EN 795:2002
  • I DISPOSITIVI CLASSE A1
  • I DISPOSITIVI CLASSE A2
  • I DISPOSITIVI CLASSE C
  • TIPI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
  • POSSIBILI CADUTE DALL'ALTO